Regolamento del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società

Università di Roma Tor Vergata

Art. 1 – Principi generali e finalità
1. Il presente regolamento disciplina il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società (nel seguito “Dipartimento”) dell’Università di Roma Tor Vergata istituito con Decreto Rettorale n. il […].

2. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce l’attività di ricerca e di didattica nelle aree disciplinari di competenza, fermi restando il principio di libertà di ricerca e di insegnamento di ogni singolo docente e ricercatore afferente al Dipartimento e il diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti necessari alla ricerca.
3. Il Dipartimento è sede di attività di ricerca, formazione universitaria e post-universitaria,
consulenza a enti pubblici e privati. In particolare, il Dipartimento:
a) coordina ed esegue attività e programmi di ricerca nelle aree disciplinari di riferimento;
b) organizza e/o concorre ad organizzare corsi per il conseguimento di titoli di Dottore di Ricerca
nelle Aree disciplinari di competenza;
c) sovrintende allo svolgimento e alla programmazione dell’attività didattica dei corsi di Laurea
afferenti al Dipartimento;
d) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con
analoghe strutture in Italia e all’estero e può provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei
risultati conseguiti nelle ricerche;
e) delibera sul reclutamento dei posti di Professore di ruolo e di Ricercatore, relativamente ai settori
scientifico-disciplinari di propria competenza;
f) effettua a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o
privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi o altre attività nel rispetto delle
proprie finalità istituzionali.
Per lo svolgimento di tali compiti il Dipartimento gestisce autonomamente gli spazi e le strutture
assegnati dall’Amministrazione centrale. Il Dipartimento garantisce a tutti gli afferenti di cui al
successivo Art. 2 un equo e regolamentato accesso alle risorse.
Art. 2 – Afferenze e struttura
1. Fanno parte del Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori che vi afferiscono, nonché il
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a esso assegnato dagli organi centrali dell’Ateneo.
2. Al Dipartimento afferiscono i Corsi di laurea e di laurea magistrale, di diploma, nonché i Master
di primo e di secondo livello. Al Dipartimento afferiscono altresì i Corsi di dottorato di ricerca, le
Scuole di specializzazione e i Centri di ricerca.
3. Il Dipartimento può afferire a una Facoltà, costituita insieme ad altri Dipartimenti della medesima
macroarea. La costituzione l’afferenza e la disafferenza alla Facoltà viene deliberata dal Consiglio di
Dipartimento con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
4. Qualora non afferisca a una Facoltà, il Dipartimento deve costituire al proprio interno la
Commissione paritetica, in base alle norme del successivo articolo 6.
5. Sono organi del Dipartimento:
• Il Direttore
• La Giunta di Dipartimento
• Il Consiglio di Dipartimento
• La Commissione paritetica
Art. 3 – Direttore del Dipartimento
1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, e cura
l’esecuzione delle delibere del Consiglio.
2. In particolare, spetta al Direttore:
a) convocare le riunioni del Consiglio e della Giunta;
b) assicurare l´osservanza nell’ambito del Dipartimento delle norme dell’ordinamento universitario
nazionale ed europeo, dello Statuto e dei regolamenti;
c) assicurare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza del Dipartimento in base a criteri di
funzionalità e di economicità;
d) curare, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, l´organizzazione del lavoro del personale
tecnico, amministrativo e bibliotecario, assicurandone una corretta gestione secondo principi di
efficienza e responsabilità;
e) approvare gli atti amministrativi e di gestione del Dipartimento, previo assenso dei titolari dei
fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote
proporzionali eventualmente destinate dal Consiglio alla copertura delle spese generali;
f) stipulare i contratti e le convenzioni di interesse del Dipartimento nel rispetto della normativa
vigente;
g) autorizzare le missioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e
bibliotecario;
h) adottare provvedimenti di urgenza per il funzionamento del Dipartimento, sottoponendoli alla
Giunta e al Consiglio per la ratifica nella riunione successiva, da tenersi entro trenta giorni;
3. Inoltre, spetta al Direttore, con la collaborazione della Giunta:
a) adottare tutti i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le
condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento,
da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
b) predisporre annualmente, su delibera del Consiglio, le richieste di spazi, di finanziamenti e di
personale necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di
ricerca e allo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare agli organi competenti;
c) predisporre, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione, gli obiettivi da conseguire, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
d) predisporre il piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia
di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio;
e) formulare, sentito il Consiglio di corso di studio, ove costituito, o il Comitato di gestione di cui al
successivo art. 7 comma 4, le proposte sull’ordinamento didattico e sulle relative modifiche dei
Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del
Dipartimento, nonché quelle relative alla loro organizzazione, anche in relazione al conferimento di
supplenze, affidamenti e insegnamenti a contratto, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
f) formulare proposte sull’attivazione o – su iniziativa del Collegio dei docenti – sulla modifica dei
Corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, nonché sui relativi programmi e sulla loro
organizzazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
g) formulare proposte sull’attivazione di Master di primo e di secondo livello, nonché – su iniziativa
del Collegio dei docenti – sui relativi programmi e sulle modifiche, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio;
h) formulare – su iniziativa del Collegio dei docenti – proposte sull’organizzazione, sul
funzionamento e sui programmi delle Scuole di specializzazione, in collaborazione con queste
ultime, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
i) formulare – sentita la commissione risorse e programmazione – proposte elaborate su base
triennale sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale
docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione
della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la
sostenibilità dell’offerta formativa e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio;
l) promuovere le azioni opportune per attivare collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti
sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica
anche a livello europeo e internazionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
m) formulare – sentita la commissione risorse e programmazione – proposte sulle richieste di
concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell’ambito
delle risorse attribuite, nonché sulle loro chiamate, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
n) formulare proposte sull’organizzazione delle attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi
didattici su indicazione dei Consigli di corso di studio, o del Comitato di gestione di cui al
successivo art. 7 comma 4, sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà di
insegnamento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
o) predisporre i documenti contabili del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
p) formulare proposte sull’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e
bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo,
da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
q) formulare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle
attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
r) formulare proposte, relativamente al proprio ambito, sui regolamenti in materia di didattica e di
ricerca dell’Ateneo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
s) formulare proposte sul regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento del
Dipartimento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell’Ateneo, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio.
4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato dal Segretario
amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le
sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto del
Rettore e decade con il Direttore che lo ha nominato.
6. Il Direttore, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori
del Dipartimento.
7. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio tra i professori di prima
fascia a tempo pieno a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle
successive votazioni; è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici; può
essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
Art. 4 – Consiglio del Dipartimento
1. Il Consiglio è l´organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento.
2. In particolare, spetta al Consiglio:
a) definire, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione, gli obiettivi da conseguire;
b) deliberare sul piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia
di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento;
c) deliberare, sentito il Consiglio di corso di studio interessato, o il Comitato di gestione di cui al
successivo art. 7 comma 4, sull’ordinamento didattico e sulle relative modifiche dei Corsi di studio
di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del Dipartimento,
nonché quelle relative alla loro organizzazione, anche in relazione al conferimento di supplenze,
affidamenti e insegnamenti a contratto;
d) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sulla istituzione, attivazione o sulla modifica dei
Corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, nonché sui relativi programmi e sulla loro
organizzazione;
e) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sulle proposte di attivazione di Master di primo
e di secondo livello, nonché sui relativi programmi;
f) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sull’organizzazione, sul funzionamento e sui
programmi delle Scuole di specializzazione, in collaborazione con queste ultime;
g) deliberare – sentita la commissione risorse e programmazione – sulle proposte di reclutamento
elaborate su base triennale, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei
principi di promozione del merito, al fine di garantire la sostenibilità dell’offerta formativa e in
relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche;
h) deliberare sulle proposte di collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia
privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello
europeo e internazionale;
i) deliberare – dopo aver sentito il Dipartimento competente per l’area scientifico-disciplinare
prevalente e tenuto conto delle indicazioni formulate dalla commissione risorse e programmazione –
sulle richieste di concorso o di trasferimento dei professori e sulle richieste di concorso o di
trasferimento dei ricercatori, nell’ambito delle risorse attribuite. Qualora i professori di un’area
scientifico-disciplinare afferiscano a più dipartimenti, il Dipartimento competente è quello al quale
afferiscono il maggior numero dei professori del relativo settore concorsuale.
l) deliberare sulle domande di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori;
m) deliberare sull’organizzazione delle attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici
sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà di insegnamento e tenendo conto delle
indicazioni dei Consigli di corso di studio, ove costituiti, o dei Comitati di gestione di cui al
successivo art. 7 comma 4;
n) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, la proposta di budget del
Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità;
o) deliberare sull’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario
assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo;
p) approvare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle
attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;
q) fissare i criteri relativi alla utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il conseguimento
dei propri fini istituzionali e all’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e
bibliotecario;
r) deliberare in ordine all’uso dei beni in dotazione al Dipartimento;
s) proporre al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione le iniziative ritenute opportune
per lo sviluppo del Dipartimento;
t) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti e relativamente al proprio ambito, i
regolamenti in materia di didattica e di ricerca;
u) adottare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento relativo alla propria
organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali dell’Ateneo;
v) esercitare tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai
regolamenti dell’Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali.
w) ratificare i provvedimenti di urgenza adottati dal Direttore.
3. Per le deliberazioni si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non
inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare.
4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare alla Giunta la
deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando oggetto, criteri, durata e limiti della
delega. In ogni caso la delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore. Non sono in
nessun caso delegabili le funzioni relative all’approvazione del budget, alla programmazione, alla
sua attuazione in base alle risorse disponibili, alle chiamate dei docenti, nonché all’approvazione dei
regolamenti e delle relative modifiche.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare l’istituzione di commissioni
istruttorie.
6. Di norma il Consiglio è convocato almeno ogni due mesi. In ogni caso il Consiglio è convocato
quando un quarto dei propri componenti ne faccia domanda, indicando i punti da inserire all’ordine
del giorno.
7. Il Consiglio è composto da:
a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al
Dipartimento nella misura del quattro per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto, del
numero dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento;
c) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti nella misura del quindici per cento,
arrotondato all’unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei rappresentanti da
eleggere, del numero dei componenti del Consiglio, eletta con le modalità previste dal regolamento
elettorale.
8. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo, senza diritto di voto e senza
che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.
9. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e,
a parità, con minore età.
Art. 5 – Giunta del Dipartimento
1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni. La
Giunta non può in nessun caso assumere funzioni deliberative spettanti al Consiglio di Dipartimento
salvo nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4.
2. La Giunta è composta da membri di diritto e da membri elettivi.
3. Sono membri di diritto della Giunta:
a) il Direttore del Dipartimento, che la presiede;
b) il Vice Direttore del Dipartimento;
c) i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca istituiti nel Dipartimento;
d) i Coordinatori dei Corsi di laurea.
4. Sono membri elettivi della Giunta due professori ordinari, due professori associati e due
ricercatori del Dipartimento, eletti con preferenza unica. Le candidature devono essere presentate
alla Segreteria della Direzione del Dipartimento, entro le ore quattordici del decimo giorno
precedente il giorno delle votazioni. La Segreteria della Direzione del Dipartimento, accertata la
legittimità delle candidature, cura la pubblicazione dei manifesti elettorali, articolati per
componenti, mediante affissione nell’apposita bacheca e invio via e-mail a tutti gli elettori.
5. Della Giunta fa parte un rappresentante per ognuno dei Corsi di cui all’art. 7, comma 2 del
presente regolamento.
6. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni di verbalizzante e
senza diritto di voto.
7. Alle riunioni partecipa, altresì, con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla
determinazione del numero legale, un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e
bibliotecario designato, nel proprio seno, dalla relativa rappresentanza nel Consiglio di
Dipartimento.
8. Quando i punti all’ordine del giorno lo richiedono, alle sedute è invitato, con voto consultivo, un
rappresentante degli studenti designato dalla rappresentanza studentesca nel Consiglio di
Dipartimento.
Art. 6 – Commissione paritetica del Dipartimento
1. Qualora non afferisca a una Facoltà presso il Dipartimento è istituita una Commissione paritetica
docenti-studenti.
2. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità
della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
elabora proposte per il Nucleo di valutazione ai fini del miglioramento della qualità e dell’efficacia
delle strutture didattiche; formula pareri sull’attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio.
3. La Commissione paritetica è composta da:
a) quattro professori di ruolo e ricercatori, eletti dalla Giunta e scelti tra i professori di ruolo e i
ricercatori del Dipartimento;
b) quattro rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di
laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca del Dipartimento e scelti tra gli studenti che non
abbiano superato il primo anno fuori corso, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale
dell’Ateneo.
4. I professori di ruolo e i ricercatori durano in carica tre anni accademici; i rappresentanti degli
studenti durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta.
Art. 7 – Corsi di studio
1. Al Dipartimento afferiscono uno o più Corsi di studio (Corsi di laurea, di laurea magistrale, di
diploma) e Master di primo e di secondo livello secondo le norme previste dal Titolo III del
“Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca” dell’Ateneo di Tor Vergata.
2. Qualora alla realizzazione di un Corso di studio concorrano più Dipartimenti, che assicurino
almeno il venti per cento dei crediti di base e caratterizzanti necessari al conseguimento del titolo, il
Corso può afferire a quei Dipartimenti, associati tra loro. In tal caso, deve essere comunque
individuato il Dipartimento di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del
Corso. Al momento dell’istituzione di un Corso i Dipartimenti promotori individuano il
Dipartimento di riferimento, di norma scegliendo il Dipartimento che assicura il maggior numero di
crediti di base e caratterizzanti.
3. I docenti del Dipartimento possono afferire dal punto di vista didattico a due Corsi di studio
purché di diverso livello e partecipare ai relativi organi gestionali. Restano impregiudicate le
normative e i regolamenti nazionali che regolano le afferenze organiche ai fini del calcolo dei
requisiti minimi per la sussistenza dei Corsi di Laurea.
4. Per ogni Corso di studio, con eccezione di quelli afferenti a più Dipartimenti di cui al precedente
comma 2, viene istituito un Comitato di gestione del Corso di studio, composto dai docenti afferenti
al Corso stesso. Al Comitato spettano il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica, sulla
base degli indirizzi definiti dal Dipartimento. Al Comitato possono partecipare i docenti non di
ruolo che svolgono attività didattica nell’ambito del Corso di studio. Al Comitato viene conferita
autonomia nel redigere verbali delle proprie riunioni e – fatte salve le prerogative del Consiglio di
dipartimento – di espletare con le segreterie competenti tutte le pratiche amministrative relative
alla ordinaria gestione del Corso di studio.
5. A ogni Corso di studio è preposto un Coordinatore eletto tra i professori a tempo pieno dal
Consiglio di Dipartimento (su proposta del Comitato di gestione) ovvero dal Consiglio di corso di
studio ove costituito. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto
consecutivamente più di una volta.
Art. 8 – Consiglio di Corso di studio
1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 7, comma 2 deve essere istituito un Consiglio di corso di studio.
2. Al Consiglio spetta il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica, sulla base degli
indirizzi definiti dal Dipartimento. In particolare, il Consiglio si esprime sulle materie di
competenza del Corso di studio e formula proposte in tema di ordinamento didattico, offerta
formativa, approvazione dei piani di studio individuali e monitoraggio sulle attività didattiche. Ai
fini di quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Consiglio svolge altresì la funzione di
presidio della qualità delle attività didattiche.
3. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo e ricercatori che afferiscono al Corso di studio. Il
numero, i criteri e le modalità di designazione dei componenti sono definiti nel regolamento del
Corso di studio, deliberato dal Dipartimento di riferimento, d’intesa con gli altri Dipartimenti
associati.
4. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di
studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio,
provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni
accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
5. Più corsi di studio possono istituire un Consiglio di corso comune.
6. Corsi di studio di laurea e corsi di studio di laurea magistrale istituiscono un unico Consiglio di
corso quando sono omonimi e non prevedono debiti formativi nei requisiti necessari per
l’iscrizione.
Art. 9 – Corsi di Dottorato di ricerca
1. Al Dipartimento afferiscono i Corsi di Dottorato di ricerca istituiti nelle aree disciplinari di sua
pertinenza. Il Dipartimento può altresì proporre al Senato Accademico la soppressione o l’istituzione
di Corsi di Dottorato, su delibera a maggioranza assoluta degli afferenti al Consiglio di
Dipartimento.
2. Per ogni altro aspetto i corsi di Dottorato sono disciplinati dal “Regolamento dei Corsi di
Dottorato” dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata”.
Art. 10 – Centri di ricerca interdipartimentali e dipartimentali
1. Il Dipartimento può istituire Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali con la finalità di
promuovere e organizzare attività scientifica di eccellenza in specifici ambiti disciplinari.
2. L’istituzione e l’organizzazione dei Centri di ricerca interdipartimentali sono regolate dagli
Articoli 14 e 15 del “Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca” dell’Ateneo di Roma “Tor
Vergata”.
3. L’istituzione di un Centro di ricerca dipartimentale deve essere sottoscritta da almeno dieci
docenti dell’Ateneo di cui almeno 8 afferenti al Dipartimento. La proposta deve indicare in modo
circostanziato le ragioni scientifiche dell’iniziativa e i vantaggi che ne derivano; deve contenere
l’indicazione del Dipartimento di riferimento al quale affidare la gestione, nonché le modalità di
organizzazione e di funzionamento del Centro; la proposta deve essere approvata dal Consiglio di
Dipartimento con la maggioranza assoluta dei componenti e deve essere successivamente
comunicata al Senato accademico. Si applicano le disposizioni di Ateneo di cui al precedente
comma 2.
4. Presso ciascun Centro è istituito un Consiglio scientifico, che è organo di indirizzo e di
coordinamento delle attività scientifiche.
5. Il Consiglio scientifico è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al
Centro. Possono essere membri del Consiglio scientifico anche studiosi ed esperti esterni. La loro
afferenza è valutata e deliberata dal Consiglio stesso.
6. Il Consiglio scientifico elegge un Coordinatore, definendone la durata del mandato. Il
Coordinatore è eletto tra i componenti del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto e a
maggioranza semplice. Il Coordinatore presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle delibere.
Art. 11 – Sezioni di Dipartimento
1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, previa modifica del proprio regolamento al fine di
esplicitare i criteri di costituzione e funzionamento delle sezioni stesse.
Art. 12 – Commissioni
1. Il Dipartimento può istituire Commissioni tematiche a tempo determinato e a tempo
indeterminato, nominate con provvedimento del Direttore, su delibera del Consiglio, che può
scioglierle in qualsiasi momento. Le Commissioni a tempo indeterminato decadono in occasione
dell’elezione del Direttore.
2. Le Commissioni sono di norma costituite per l’esame e l’istruzione delle attività dipartimentali su
temi particolari o per la gestione di attività relative al funzionamento del Dipartimento (ricerca,
gestione spazi, iniziative editoriali, risorse e programmazione e così via).
3. Le Commissioni hanno un Presidente nominato dal Direttore e indicato all’atto della istituzione
della Commissione.
Art. 13 – Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le normative europee o nazionali
riguardanti specifiche categorie di strutture didattiche e di ricerca, lo “Statuto di Ateneo” e il
“Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca” dell’Università di Roma Tor Vergata.
2. Ogni modifica al Regolamento deve essere deliberata dalla maggioranza qualificata dei due terzi
dei membri del Consiglio. L’oggetto della modifica deve comparire esplicitamente all’ordine del
giorno. La votazione sulla modifica viene effettuata nella prima adunanza successiva a quella in cui
è stata proposta.
Art. 14 – Norme transitorie
1. In virtù delle norme del “Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca” dell’Università di
Roma “Tor Vergata” nel momento della sua istituzione afferiscono al Dipartimento di scienze
storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio i seguenti Corsi di Laurea:
a) Corsi di Laurea di esclusiva pertinenza:
Triennale Classe L-1: Beni Culturali (archeologici, artistici, musicali e dello spettacolo);
− Triennale Classe L-15: Scienze del Turismo (erogato nella modalità teledidattica presso la Scuola IaD);
− Triennale Classe L-20: Scienze della comunicazione;
− Magistrale Interclasse LM-45 e LM-65: Musica e spettacolo;
− Magistrale Classe LM-49: Progettazione e gestione dei sistemi turistici;
− Magistrale Classe LM-89: Storia dell’arte
− Magistrale Interclasse LM-5 e LM-84: Scienze della storia e del documento.
b) Corsi di Laurea condivisi con altri Dipartimenti:
− Triennale Classe L-10: Lettere (unitamente al Dipartimento di Studi
Umanistici);
− Magistrale Interclasse LM-2 e LM-15: Archeologia, filologia, letterature e
storia dell’antichità